L’ Accordo finalizzato il 7 Luglio 2016 che prevede l’ individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016), ha apportato modifiche per la formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con alcune novità.
Il provvedimento cita quanto segue:
“È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.”
Si ricorda che il D. Lgs. 81/08 dispone che per i CSP-CSE, che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Anche analizzando il D.M. 5 agosto 2011 si evidenzia che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, 27 agosto 2011, per coloro già iscritti a tale data.
Come si calcola quindi il quinquennio di aggiornamento?
I vari provvedimenti sembrava chiaro che i quinquenni dovessero essere conteggiati nel modo seguente, ad esempio per ingegneri con data di laurea antecedente al 2008.
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo primo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
A | 15/5/2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 14/5/2013 |
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo secondo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
B | 15/5/2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14/5/2018 |
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo terzo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
C | 15/5/2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 14/5/2023 |
Un ingegnere nel priamenmo quinquennio non ha l’obbligo di aggiornamento in quanto non ci sono quinquenni antecedenti. Arrivato alla data del 15/5/2013 l’ingegnere non può però esercitare la funzione di RSPP se non fa subito 40 ore di aggiornamento perché risulta scoperto l’aggiornamento del primo quinquennio.
Conscio di ciò, l’ingegnere decide di fare le 40 ore in maniera continuativa , cinque giornate di 8 ore, e il 20 maggio 2013 è pronto nuovamente ad operare. Che si possano recuperare i crediti formativi del quinquennio precedente partecipando a corsi di aggiornamento lo conferma lo stesso provvedimento 7 luglio 2016 quando precisa che: il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Arrivato alla data del 15/5/2008 il nostro ingegnere si deve fermare nuovamente perché nel quinquennio precedente non ha fatto l’aggiornamento. Vero è che a maggio 2013 , dal 15 al 20, ha seguito un corso di 40 ore, ma tale corso gli era servito per sanare il debito formativo del quinquennio precedente e quindi è da ritenersi “bruciato” . Pertanto il nostro ingegnere è costretto di nuovo ad aggiornarsi facendo un corso di 40 ore non avendo il tempo di fare 8 ore all’anno.
Qualcuno dirà: ma è colpa sua in quanto se avesse iniziato ad aggiornarsi nel 2013 facendo otto ore all’anno non avrebbe avuto di questi problemi. Osservazione giusta ma non pertinente perchè non conoscendo l’ingegnere di cui parliamo non sappiamo quali siano i suoi problemi personali ed economici e dobbiamo solo considerare che secondo l‘accordo è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio ma non è obbligatorio.
Facendo invece l’ipotesi che il nostro ingegnere non si fosse mai aggiornato e che avesse necessità di fare l’RSPP solo a giugno 2018 (riga C) egli dovrebbe prima fare 40 ore di aggiornamento relativo al quinquennio riga B, e considerare ormai “prescritto” l’aggiornamento del quinquennio riga A.
Secondo una interpretazione appresa in questi giorni sembra che occorra prestare la massima attenzione alla locuzione “in ogni istante” inserita nel provvedimento 7 luglio 2016.
Con tale interpretazione lo specchietto fatto non avrebbe alcun senso in quanto il quinquennio decorrerebbe all’inverso dell’istante presente. Ad esempio se oggi fosse il 27/3/2017 ore 10,15 il quinquennio per il quale dimostrare di possedere 40 ore di aggiornamento sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
D | 27/3/2017 ore 10,15 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 28/3/2012 ore 10,15 |
Tra un mese esatto, e tralasciando l’orario, il quinquennio da considerare sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
E | 27/4/2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 28/4/2012 |
Avremmo cioè un quinquennio precedente che si muove “a strascico” e ci segue.
Quel nostro ingegnere di prima avendo fatto il corso di aggiornamento dal 15 al 20 maggio del 2013 non avrebbe quindi alcun problema in quanto in questo quinquennio avrebbe comunque fatto l’aggiornamento che lo coprirebbe fino al 15 maggio 2018.
Infatti al 15 maggio 2018 il suo quinquennio sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
F | 15/5/2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 16/5/2013 |
Al 16 maggio 2018 non avrebbe più le 40 ore (ma solo 32) necessarie per il quinquennio calcolato a ritroso e dovrebbe recuperare subito otto ore.
Apparentemente sembra che non sia cambiata la situazione anche cambiando il modo di calcolare i quinquenni.
In realtà non è sempre così. Consideriamo un secondo ingegnere.
Primo metodo di calcolo: quinquenni consecutivi a partire dal 15/5/2008
Torniamo alla riga C e supponiamo che un secondo ingegnere al 1 maggio 2018 riceva la proposta di un incarico RSPP (lo stesso ragionamento comunque vale per i coordinatori nei cantieri)
Questo ingegnere fino a tale data non si era aggiornato perché non gli interessava il ruolo di RSPP e non lo aveva ancora svolto pur avendo la formazione mod. C necessaria, ma, poiché il 1 maggio 2018 ha una offerta che non può rifiutare, deve regolarizzare la sua posizione e si affretta a partecipare ad un corso di 40 ore.
Il 7 maggio 2018 è idoneo per svolgere il ruolo di RSPP in quanto con le 40 ore ha sanato il quinquennio della riga A. Però arrivato al 15 maggio 2018, cioè dopo 7 giorni, non è più idoneo perché è transitato nel quinquennio della riga C e non ha l’aggiornamento della riga B. Deve fare quindi subito un altro corso di 40 ore ed anche se ripete tal quale lo stesso corso che ha fatto tale aggiornamento è giuridicamente valido. In tal modo in un mese egli si aggiorna 80 ore e può non aggiornarsi più per i successivi cinque anni. Inoltre , nel mentre che l’ingegnere frequenta il corso di 40 ore, il suo committente senza neanche saperlo è rimasto privo del servizio di prevenzione e protezione giuridicamente idoneo per cinque giorni ed ha commesso, senza rendersene conto, una violazione che, a seconda del tipo di azienda, potrebbe comportare finanche l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Secondo metodo di calcolo: istante per istante ovvero l’attimo fuggente.
Il secondo metodo di calcolo non ha alcun senso nella riga A in quanto in questa la decorrenza è il 15/5/2008 e quindi fino al 15/5/2013 non ha senso parlare di un quinquennio calcolato istante per istante perché non esiste quinquennio precedente l’istante. Solo al 15/5/2013 l’aspirante facente funzione RSPP si deve chiedere, istante per istante, “ma io ho l’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio precedente?” Ovviamente, non si badi al fatto che si sta parlando al passato (2013) perché per chi si laurea oggi il ragionamento può essere trasposto alla data odierna.
Poiché dunque l’aggiornamento non ce l’ha, l’ingegnere deve fare subito 40 ore. E questo aggiornamento coprirà non il quinquennio trascorso ma quello a venire in quanto, istante per istante, dal 15/5/2013 al 14 maggio 2018 egli potrà dire che nel quinquennio precedente ha 40 ore di formazione.
Ma se non ha nessun incarico è inutile che l’ingegnere faccia l’aggiornamento. Infatti con questo secondo metodo di calcolo, poiché il quinquennio decorre a ritroso dall’istante in cui l’ RSPP si chiede “sono aggiornato?” , l’RSPP questa domanda può porsela anche solo quando qualcuno gli offre un incarico, naturalmente dopo il primo quinquennio. In questo secondo modo di fare i calcoli il potenziale RSPP può arrivare anche a maggio 2023 senza aggiornamenti e se al 1 maggio 2023 qualcuno gli offre un incarico da RSPP , fa immediatamente 40 ore di corso (cinque giorni) e sta in regola fino al 6 maggio 2028, e sempre l’aggiornamento fatto non servirà a sanare il quinquennio precedente ma in pratica servirà per poter svolgere il ruolo per il quinquennio futuro e non si dovrà temere la tagliola della fine del quinquennio come nel primo metodo.
Risulta anche evidente che in questo secondo metodo di calcolo non è economicamente conveniente per il professionista aggiornarsi annualmente 8 ore , perché se non ha incarichi egli facendo otto ore all’anno perderà sistematicamente ogni anno otto ore di aggiornamento, quelle relative al primo anno del quinquennio calcolato istante per istante, e con esse la possibilità di fare l’RSPP, e se arriva un incarico dovrà immediatamente recuperare le otto ore perse. Non solo non si ha più il cuscinetto del quinquennio da poter utilizzare ma neanche un cuscinetto annuale.
Se un professionista vuole essere sempre pronto a fare l‘RSPP senza mettere in difficoltà il committente, con questo secondo metodo di calcolo si deve quindi aggiornare puntualmente ogni dodici mesi alla stessa ora per otto ore da quando si laurea o da quando riceve l’attestato B.
Se invece il professionista ritiene di trovare un committente disponibile ad attendere cinque giorni o se, violando l’etica e la legge, già mette in conto che accetterà l’incarico subito anche se sprovvisto dell’aggiornamento e sanerà nei successivi cinque giorni la situazione, non gli conviene economicamente, come già detto, aggiornarsi ma gli conviene attendere l’incarico e fare subito dopo le 40 ore che lo autorizzeranno a svolgere la funzione per l’intero successivo quinquennio.
Sintesi
Il secondo metodo di calcolo è più semplice e vantaggioso in quanto , semplificando, ogni volta che si fa un corso di aggiornamento di 40 ore si è in regola per i successivi cinque anni, senza essere costretti a calcoli sulle scadenze dei quinquenni. Ha però l’innegabile svantaggio formativo che spinge a concentrare l’aggiornamento in una unica soluzione favorendo quello immediatamente disponibile e cioè la formazione e-learning che consente di sanare il credito formativo di 40 ore in ogni istante, essendo disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Conclusione
A parte le incongruenze dei due metodi, è ovvio che il professionista RSPP o il CSE devono adeguarsi a quanto disposto dal provvedimento senza discuterne le incongruenze.
Ma il dubbio è come ci si faccia ad adeguarsi e a programmare il proprio aggiornamento in assenza di una interpretazione autentica di questo provvedimento e a tesi tra di loro contrastanti.
Si auspica quindi una circolare o una nota di chiarimento, per capire se il quinquennio va calcolato con il primo metodo di calcolo che potremmo definire “in avanti” o con il secondo metodo di calcolo che potremmo definire “all’indietro”.
Ma ci potrebbe essere una terza soluzione, la più razionale forse, che potrebbe essere inserita in un provvedimento di modifica e/o interpretazione autentica.
Il quinquennio potrebbe decorrere semplicemente dalla fine dell’aggiornamento delle 40 ore, trascorso il primo quinquennio di riferimento.
Questo terzo metodo, di una semplicità cristallina, è quello adottato per i “certificatori antincendio” come da comunicazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco DCPREV n. 15614 del 29/12/2015, assolutamente non presa in considerazione dagli estensori dell’accordo 7 luglio 2016 (da considerare però che il provvedimento 7 luglio 2016 era già stato sostanzialmente approntato prima del dicembre 2015).
Come mostra la figura ripresa dalla comunicazione citata, i quinquenni cesserebbero di essere consecutivi (primo metodo) o calcolati in maniera istantanea (secondo metodo) e soprattutto si trasformerebbe un obbligo giuridico formale in un vero strumento formativo. Infatti in occasioni importanti di aggiornamento , quali ad esempio un intervento di un illustre relatore nazionale oppure l’emanazione di una nuova norma tecnica di settore o la promulgazione di una nuovo DPR, ogni tecnico, anche se allo stato non esercitante la funzione di RSPP o CSP/CSE, sarebbe invogliato a presenziare senza doversi porre riflessioni meramente utilitaristiche perché saprebbe che quell’aggiornamento comunque sarebbe spendibile potendolo far valere alla prima occasione di lavoro.
Infatti il tecnico sarebbe egli stesso a decidere la decorrenza del quinquennio semplicemente accelerando o ritardando la chiusura dell’aggiornamento del quinquennio precedente calcolato in modo consecutivo, addirittura anche estendendo l’aggiornamento con altre occasioni di aggiornamento essendo consapevole che sarà lui stesso a dichiarare l’inizio del nuovo quinquennio scegliendo a sua discrezione l’ultima giornata formativa che chiude il quinquennio. Se ha fatto più di 40 ore, potrà dichiarare eventualmente anche solo le ultime 40 ore in modo da far decorrere il quinquennio nella maniera che riterrà più opportuna (senza dimenticare che 40 ore è un valore minimo che potrebbe e dovrebbe essere aumentato a discrezione dell’interessato).
Con il metodo proposto dalla nota citata, che appare in sostanza sintesi dei due metodi prima illustrati, l’interessato può aggiungere alle ore di aggiornamento fatte, magari parecchi anni prima, anche solo un’altra ora di aggiornamento per chiudere il quinquennio “virtuale” con data più aggiornata.
Sicuramente anche questo metodo può mostrare incongruenze (un aggiornamento quinquennale che potrebbe durare più lustri) ma sicuramente appare quello più razionale, snello, duttile e “formativo” e che concede maggiore fiducia e autonomia ai tecnici e ai professionisti.
Fonte notizia: https://www.puntosicuro.it