Con la pubblicazione del DM Prezzi 2 (DM Massimali di costo) da parte del MITE scatta la considerazione dei nuovi massimali di costo (Allegato A al decreto stesso) da considerare ai fini delle ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali.
I nuovi massimali infatti sostituiscono i precedenti requisiti tecnici per accedere alle detrazioni fiscali del settore edilizia, individuando i costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di beni. Si tratta di costi non omnicomprensivi che saranno rivisti annualmente al fine di tener conto delle diverse tipologie di possibili interventi. Per tal motivo sono esclusi: IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
Ecco le opere citate:
Per far richiesta di fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi i tecnici abilitati dovranno eseguire asseverazioni di congruità dei prezzi secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020, modificato dall’ultima Legge di Bilancio 2022. Ciò significa che tali asseverazioni non dovranno essere svolte solo per i “prezzi” individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (comma 13 lett. a), am anche ai valori massimi stabiliti, per alcune categorie di beni (DM MITE del 14 febbraio 2022).
Nel caso in cui si verifichi il superamento dei costi edilizi rispetto alle cifre massime determinate, per la a parte eccedente quelle cifre non si applicherà il bonus fiscale.
I novi massimali di costo relativi alle opere elencate nell’Allegato A si applicano in caso di:
Le disposizioni del DM Prezzi 2 si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Di fatto i nuovi valori si applicheranno agli interventi i cui titoli abilitativi sono presentati dal 16 aprile 2022.